PRINCIPALI COMPETENZE
– La direzione e l’amministrazione di cooperative di produzione, commercializzazione e vendita di prodotti agricoli (art. 11, comma 1, lettera a, legge 6 giugno 1986, 251 e successive modifiche ed integrazioni).
– La direzione, l’amministrazione e la gestione di aziende agrarie e zootecniche e di aziende di lavorazione, trasformazione e commercializzazione di prodotti agrari e zootecnici, limitatamente alle piccole e medie aziende, ivi comprese le funzioni contabili, quelle di assistenza e rappresentanza tributaria e quelle relative all’amministrazione del personale dipendente dalle medesime aziende (art. 10, comma 1, lettera b, legge n. 251/86 e s.m.i.).
– La consulenza del lavoro nelle aziende agricole ed in particolare le dichiarazioni e comunicazioni relative all’assunzione di personale (art. 11, comma 1, lettera b, legge n. 251/86 e s.m.i. ed art. 9-bis, comma 6, legge 28 novembre 1996, n. 608), compreso l’invio telematico.
– La tenuta del “Registro di impresa agricola” ai fini dell’assunzione di manodopera nelle imprese agricole (art. 9-quater, comma 13, legge n. 608/96).
– La trasmissione telematica delle denunce aziendali di manodopera (Modelli DA e DMAG – Circolare INPS n. 45 del 7 aprile 2008).
– L’assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari (art. 11, comma 1, lettera c, legge n. 251/86 e s.m.i.) nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario (art. 26, comma 2-bis, legge n. 31/2008); e di conseguenza: la predisposizione di piani di miglioramento fondiario ai sensi di tutti i Regolamenti dell’Unione Europea e delle attuali leggi regionali.
– L’assistenza alla stipulazione dei contratti agrari, (art. 11, comma 1, lettera d, della legge n. 251/86 e s.m.i.) e di conseguenza: · l’assistenza nei patti in deroga di cui alla legge n. 203/82 e la registrazione telematica dei contratti d’affitto.
– La formulazione e l’analisi dei costi di produzione e la consulenza ed i controlli analitici per i settori lattiero-caseario, enologico ed oleario (art. 11, comma 1, lettera e, legge n. 251/86 e s.m.i.).
– La rappresentanza della propria clientela presso le Commissioni tributarie nelle controversie con il fisco (art. 12, comma 2, D. Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546).
– L’assistenza tecnica per i programmi e gli interventi fitosanitari e di lotta integrata (art. 11, comma 1, lettera g, legge n. 251/86 e s.m.i.).
– La curatela di aziende agrarie e zootecniche (art. 11, comma 1, lettera h, legge n. 251/86 e s.m.i.) e di conseguenza: · le attività relative alla consegna e riconsegna delle aziende e le attività connesse.
– La direzione e manutenzione di parchi e la progettazione, direzione e manutenzione di giardini, anche localizzati, gli uni e gli altri, in aree urbane (art. 11, comma 1, lettera i, legge n. 251/86 e s.m.i.), e di conseguenza: · tutte le questioni relative alla gestione del verde pubblico, degli spazi verdi, ecc..
– Le attività connesse agli accertamenti ed alla liquidazione degli usi civici (art. 11, comma 1, lettera l, legge n. 251/86 e s.m.i.).
– L’assistenza tecnica ai produttori singoli ed associati (art. 11, lettera m, legge n. 251/86 e s.m.i.) nella sua più ampia accezione, e precisamente: · l’assistenza agli imprenditori agricoli in tutte le controversie con i terzi per espropri, indennità servitù, ecc.; · l’assistenza nei rapporti con gli Enti pubblici e gli istituti di credito nella erogazione di pubbliche provvidenze; · l’assistenza nella commercializzazione dei prodotti agro-alimentari.
– La formulazione di piani per lo smaltimento e l’utilizzo delle acque reflue di vegetazione (art. 3, comma 1, legge 11 novembre 1996, n. 574), e di conseguenza: · la competenza nella formulazione di tutti i piani per lo smaltimento delle deiezioni zootecniche (vedi anche le specifiche leggi regionali).
– La certificazione delle produzioni vivaistiche (vedi specifiche leggi regionali).
– La predisposizione dei piani di sicurezza sul lavoro (D. Lgs. 19 settembre 1994, n. 626).
– La predisposizione dei piani di autocontrollo alimentare (HACCP-Hazard Analysis Critical Control Point) – D. Lgs. n. 155/97; l’iscrizione all’Albo consente inoltre l’automatica acquisizione della qualifica di “alimentarista” e l’esenzione dai corsi regionali di formazione.
– La predisposizione dei piani di sicurezza nei cantieri mobili di lavoro nel settore edilizio (D. Lgs. 14 agosto 1996, n. 494 così come modificato dal D. Lgs. 19 novembre 1999, n. 528).
– La rilevazione dei dati statistici (art. 11, comma 1, lettera f, legge n. 251/86 e s.m.i.); e di conseguenza: · la preferenza nelle attività di rilevamento redatte nel settore agricolo (censimenti ISTAT regionali, ecc.), così come previsto dal D.P.R. 6 giugno 2000, n. 197, art. 10.
– Le attività catastali in genere ed i tipi di frazionamento (art. 1, legge 26.6.1990 n. 165 ed art. 145, comma 96, legge 23.12.2000, n. 388 ed art. 26, comma 7-ter, legge 28.02.2008 n. 31).
– La redazione dei P.U.A. – Piani di Utilizzazione Aziendale, strumento urbanistico-edilizio previsto dalla Ragione Lazio (legge regionale 22 dicembre 1999 n. 38 e s.m.i.).
– Le relazioni paesaggistiche nei settori di competenza.
– L’invio telematico delle dichiarazioni in materia di imposte sui redditi e di IRAP (D.M. Finanze 19.4.2001).
– Il rilascio di certificati di prevenzione incendi (ai sensi del disposto combinato della legge 7 dicembre 1984 e del D.M. 27 aprile 2005); vedi anche il riquadro nella home-page.
Le seguenti attività peritali nel settore agricolo:
– danni da selvaggina alle colture agricole;
– danni da avversità atmosferiche alle colture agricole, anche nell’ambito dei contratti di assicurazione agevolata;
– danni prodotti dell’improprio od errato uso di prodotti fitosanitari;
– danni derivanti alle colture dal pascolamento libero di bestiame brado;
– le stime di immobili agricoli e loro pertinenze;
– le stime di immobili anche civili, quali “periti di fondi chiusi immobiliari” (ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge 25 gennaio 1994, n. 86 così come modificato dalla legge 29 novembre 1995, n. 503);
– le stime e valutazioni di idoneità tecnica degli impianti di lavorazione e condizionamento dei prodotti ortofrutticoli (D.M. Agricoltura 2 giugno 1995, n. 393, art. 3);
– le stime di terreni agricoli e di terreni edificabili (art. 6, legge 28.12.2001, n. 448).
– le perizie giurate di immobili ai fini di garanzia (Art. 1, c. 144 legge 24 dicembre 2007, n. 244 così come interpretato dallarisoluzione n. 10/DF, prot. n. 2888 del 3 aprile 2008 della Direzione Legislazione Tributaria del Ministero dell’Economia e delle Finanze).
– I progetti e le pratiche relative di cui al Reg. CEE n. 2078/92 (agricoltura bio-compatibile).
– I piani e progetti in materia di forestazione, anche di cui al Reg. CEE n. 2080/92 (con i limiti dettati dalla giurisprudenza interpretativa).
– Il rilascio di certificati di prevenzione incendi, ai sensi del disposto combinato della legge n. 818/1984 e del DM 27 aprile 2005 – Ministero dell’Interno (per essere autorizzati al rilascio dei richiamati certificati di prevenzione occorre iscriversi ad uno speciale Elenco tenuto dal Ministero dell’Interno).
– Il rilascio di asseverazioni ed attestati di certificazione/qualificazione energetica, per gli interventi a favore dell’impiego di fonti energetiche rinnovabili e del risparmio energetico in agricoltura, per le opere previste nei piani aziendali ed interaziendali nonché nelle opere di miglioramento e di trasformazione fondiaria.
– Ricoprire il ruolo di RSPP (Responsabile dei Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e gli ASPP (Addetti ai Servizi di Prevenzione e Protezione dei Lavoratori) e svolgere le relative funzioni.
– Le attività di protezione dell’ambiente (quali, ad esempio, i piani di smaltimento dei fanghi di depurazione,ecc.).
– Il conferimento di incarichi professionali, per importi inferiori a 100.000,00 €. da parte delle PP.AA. ai sensi dell’art. 90 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n.163 e s.m.i..
Gli Agrotecnici e gli Agrotecnici laureati possono:
– essere nominati “Giudici tributari”, nell’ambito delle Commissioni tributarie provinciali (art. 4, comma 1, D. Lgs 31 dicembre 1992, n. 545);
– essere nominati componenti laici, in qualità di esperti, delle Sezioni Agrarie Specializzate dei Tribunali (art. 3, legge 2 marzo 1963, n. 320, così come modificato dalla legge n. 91/91);
– essere nominati componenti le Commissioni provinciali per la determinazione dei canoni di affitto agrario (art. 11, legge 3 maggio 1982, n. 203, così come modificato dalla legge n. 91/91);
– collegarsi on-line con la Suprema Corte di Cassazione per il servizio di informatica giuridica (D.M. Giustizia 21 settembre 1998, n. 393), vedi le modalità;
– iscriversi nel Registro degli Enologi (istituito con legge 10 aprile 1991, n. 129, a seguito della Sentenza del TAR Lazio n. 237/97);
– iscriversi al Registro degli Assaggiatori di Olio di Oliva (istituito con D.M. Agricoltura 23 giugno 1992 e modificato con D.M. 14 maggio 1996 a seguito della Sentenza del TAR Lazio n. 1450/95);
– ottenere l’autorizzazione all’apertura di “fitofarmacie” senza dover sostenere specifici esami attitudinali, ai sensi del D. Lgs. n. 290/2001, così come modificato dal DPR 17 giugno 2004, n. 217;
– essere esentati dagli esami per “alimentarista”, ottenendo riconoscimento automatico;
– essere nominati nei ruoli ispettivi dell’ENSE-Ente Nazionale Sementi Elette per lo svolgimento di controlli sui prodotti sementieri;
– procedere alla registrazione telematica dei contratti di affitto di fondi rustici, con accesso al sistema ENTRATEL.
GLI AGROTECNICI POSSONO RILASCIARE I CERTIFICATI DI PREVENZIONE INCENDI DI CUI ALLA LEGGE n. 818/84
Con il D.M. 27 aprile 2005 la categoria degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati è stata ritenuta idonea al rilascio dei certificati di prevenzione incendi per le attività indicate nell’allegato 1 (che sono una parte di tutte le attività soggette di prevenzione incendi), a condizione che le stesse siano “strettamente attinenti al settore agricolo od a quello rurale”, dove il requisito dell’attinenza deve essere dimostrato dal titolare dell’attività mediante un atto rilasciato dalla competente Autorità ovvero mediante dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà.
I soggetti interessati a svolgere questa nuova attività debbono iscriversi in uno speciale Elenco tenuto presso il Ministero dell’Interno.
Si possono iscrivere in detto Elenco, con le modalità più avanti indicate, gli iscritti nell’Albo degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati che:
1) Abbiano una anzianità di iscrizione nell’Albo di almeno 10 anni.
oppure
2) Abbiano i seguenti, congiunti requisiti:
a) iscrizione all’Albo professionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati da almeno due anni;
b) attestazione di frequenza con esito positivo di un Corso di specializzazione incendi;
Le domande debbono essere inviate al seguente indirizzo:
– Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati
Ufficio di Presidenza – Poste Succursale n. 1 – 47100 FORLI’
e, per conoscenza, al
– Comando provinciale dei Vigili del Fuoco
della Provincia di residenza dell’interessato.
Per comodità, si allega alla presente un fac-simile di domanda da utilizzare (anche se non è obbligatorio servirsi di detto fac-simile; qualunque domanda va bene, purché riporti tutti i dati necessari).
Ricevute le domande il Collegio Nazionale, entro 90 giorni, verificherà la sussistenza dei requisiti ed attribuirà un “Codice di abilitazione”, composto da una sequenza alfanumerica di 13 caratteri; sempre il Collegio Nazionale, nei 15 giorni successivi alla positiva definizione della pratica, rilascerà una dichiarazione di sussistenza dei requisiti in forza della quale il professionista Agrotecnico ed Agrotecnico laureato è autorizzato provvisoriamente ad emettere le certificazioni di prevenzioni incendi, in attesa della definitiva iscrizione agli Elenchi tenuti presso il Ministero dell’Interno; questa nuova competenza si aggiunge a quella sulla sicurezza nei cantieri di lavoro di cui al D.Lgs n. 494/96.
Un volta ricevuta l’autorizzazione di cui sopra, l’Agrotecnico fornito di “Codice identificativo” può da subito operare sull’intero territorio nazionale