Con il presente si richiama l’attenzione sui corsi e seminari di aggiornamento in materia di prevenzione incendi (certificazioni),rammentando che alla data del 26 agosto p.v. tutti i professionisti già iscritti negli elenchi dei tenici antincendio prima dell’entrata in vigore del Decreto Ministeriale 5 agosto 2011,per continuare ad operare ,devono aver completato il percorso di 40 ore di aggiornamento obbligatorio.
Qualora le 40 ore di aggiornamento presso le strutture ed enti abilitati non vengano svolte entro il 26 agosto p.v.,i professionisti verranno sospesi dall’elenco del Ministero dell’Interno e non potranno operare come tecnici antincendio fino a quando non avranno completato il periodo formativo.Una volta verificato il completamento della formazione verrà infatti revocata la sospensione e,da quel momento inizierà un nuovo quinquennio di operatività.